Perché la revisione legale

Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D. Lgs. N. 14/2019, G.U. n. 38 del 14.02.2019) ha il principale obiettivo di riformare la disciplina delle procedure concorsuali per prevenire situazioni di possibile crisi e salvaguardare così la continuità aziendale.

In particolare il novellato art. 2086 del c.c., dispone che l’imprenditore
 « ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»

L’art. 379 del Codice riformula l’art. 2477 cod. civ., prevedendo per le S.r.l.
la nomina obbligatoria di un sindaco unico o di un collegio sindacale (ossia di un organo di controllo) o di un revisore nei seguenti casi:

  • Quando la nomina di tale organo e/o del revisore è prevista dallo statuto.
  • In mancanza di disposizioni statutarie, la nomina dell’organo dicontrollo o del revisore è obbligatoria se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:
    • La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
    • La società controlla un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti.
    • La società ha superato, per due esercizi consecutivi, uno o più dei seguenti 3 limiti dimensionali:
      • Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 4 mln.
      • Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4 mln.
      • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

In presenza dei requisiti sopra esposti la norma, nel suo testo originario, richiedeva che la S.r.l. nominasse entro il 16 dicembre 2019:

  1. un revisore legale unico o, in alternativa, una società di revisione.
  2. un sindaco unico o un collegio sindacale, al quale affidare anche l’incarico di revisione legale.

Tuttavia, successivi provvedimenti normativi hanno posticipato il suddetto termine e pertanto la nomina, in presenza dei requisiti dimensionali sopra indicati,  deve essere effettuata entro la data  di  approvazione dei bilanci  relativi all'esercizio  2021, stabilita  ai  sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del  codice  civile, ossia, di norma, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

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